Nuova Concordia Srl
Statuto
Art. 1. - È costituita una società a responsabilità limitata denominata "Nuova Concordia S.r.l.
Art. 2. - La società ha per oggetto l'acquisto di immobili da adibire a sedi ricreative e attività connesse, la gestione di bar, trattoria, tavola calda pizzeria, gelateria, gioco bocce, gioco biliardi, giachi carte, giochi elettronici, ballo, gite, viaggi, gare ed altro e i relativi servizi connessi, accessori e inerenti. Dette attività potranno essere condotte direttamente dalla Società affidate a terzi mediante opportuni contratti di lavoro, di gestione, affitto, associazione in partecipazione o quanto altro ritento più opportuno.
La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.
La società potrà inoltre stipulare mutui anche con Istituti di Credito Fondiario ed Edilizio, enti pubblici, società o ditte private.
Art. 3. - La Società ha sede in Via Concordia n. 5, Ruari — Valdagno (VI). L'Assemblea ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque succursali, agenzie, filiali, uffici di direzione e rappresentanze.
Art. 4. - Il domicilio dei soci, per quanto concerne il loro rapporto con la società, sarà quello risultante dal libro dei soci.
Art. 5 - La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta) e potrà essere prorogata tacitamente di anno in anno;
Art. 6 - Il Capitale sociale è di Euro 26.520,00 (ventiseimilacinquecentoventi virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art 2468 del Codice Civile. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero sia finanziamenti fruttiferi che infruttiferi che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia;
Art. 7 Le quote sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi. Le quote sociali sono trasferibili mortis causa alle seguenti condizioni:
a) gli eredi del socio defunto dovranno richiedere alla società entro il termine di un anno dal decesso il subentro nella rispettiva quota;
b) ricevuta tale comunicazione, spetta all’ Organo Amministrativo comunicare nei termini di cui infra, il mero gradimento da non motivarsi verso l'erede o gli eredi a qualunque titolo del defunto. In caso di diniego al trasferimento mortis causa, esso dovrà, per acquistare efficacia, essere rimesso alla votazione assembleare nella prima assemblea utile, e, comunque nella sede di approvazione del Bilancio di esercizio immediatamente successivo. Per come detto, gli eredi od i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei soci nella titolarità della partecipazione sociale entro il termine di un anno dalla morte del loro dante causa con l'indicazione di tutti gli aventi diritto; pena la decadenza dalla detta facoltà. Fin quando non sarà comunicato il gradimento gli aventi causa dal socio defunto non saranno iscritti nel libro soci, né le all’esercizio del voto e non potranno alienare le partecipazioni con effetto verso la società.
L'Organo Amministrativo all'uopo delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
L'Organo Amministrativo dovrà comunicare agli eredi, con lettera raccomandata a/r inviata all'indirizzo risultante dalla comunicazione o dalla visura camerale, la decisione sul gradimento entro 30 (trenta) giorni dall'adozione della decisione. Qualora il gradimento venga negato, gli altri soci, acquisteranno in proporzione alla propria partecipazione preposseduta le quote al corrispettivo determinato ai sensi di Legge. In caso di mancato gradimento gli aventi causa del socio defunto hanno diritto, comunque, alla liquidazione della quota. La quota di liquidazione della partecipazione sociale sarà determinata secondo le modalità e nella misura prevista dalla normativa al tempo vigente. In caso di aumento di capitale ai soci spetta il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441primo comma del Codice civile.
Art. 8. Ciascuna quota attribuisce il diritto ad un voto. Ogni socio non può possedere più del 5% (cinquepercento) del Capitale Sociale.
Art. 8 bis - Con decisione da assumersi in Assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del Capitale, può essere escluso per giusta causa il socio che:
-
non esegue i conferimenti nel termine prescritto e, decorso inutilmente il termine di cui al primo comma dell'art. 2466 del Cod. Civ., non abbiano avuto esito positivo i tentativi di cui al secondo comma del medesimo articolo;
-
risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della Società;
-
essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
-
può essere escluso il socio nel caso di assenteismo, irreperibilità e mancato intervento, per un periodo di tempo significativo, alle assemblee dei soci, Si deve considerare periodo di tempo significativo il mancato intervento in assemblea per un periodo superiore a 24 (ventiquattro) mesi,
-
sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
-
sia sottoposto a procedure concorsuali
-
acquisisca direttamente o indirettamente o mantenga, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del Capitale di Società concorrente.
Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'Assemblea. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio mediante strumento telematico o cartaceo che consenta l'idonea informazione del socio escludendo. L'onere pubblicitario della delibera verrà assolto anche mediante affissione della medesima presso i locali della sede sociale. L'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. Se la Società si compone di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro. ll socio escluso ha diritto alla liquidazione della partecipazione. Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente di cui sopra, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del Capitale Sociale ex art. 2473 bis del Cod. Ci
Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è inefficace.
Assemblee
Art. 9. - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata dell'Organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano. Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni volta che l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno oltre che nei casi stabiliti dalla legge.
Art. 10. - L'Assemblea viene convocata con avviso spedito con lettera semplice ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Per l'Assemblea Straordinaria l'avviso dovrà essere spedito con lettera raccomandata. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie trattate. L'avviso di convocazione dovrà essere affisso presso la sede sociale. In mancanza di formale convocazione l'assemblea sì reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del Collegio sindacale, se nominato.
Art. 11. - Hanno diritto ad intervenire in assemblea i titolari di quote che risultino iscritti nel libro dei soci. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta ai sensi dell'art. 2372 del Codice civile. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 20 (venti) soci. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza del capitale sociale in prima convocazione ed in seconda convocazione a maggioranza dei presenti. Ogni quota dà diritto ad un voto.
Art. 12, - L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea eleggerà il proprio Presidente. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, nonché dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità delle votazioni.
Art. 13. - Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.
Amministrazione
Art. 14. - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea, tranne che per i primi amministratori nominati nell'atto costitutivo. L'Assemblea che procede alla nomina determinerà anche il numero dei componenti del Consiglio.
Art. 15. - I membri del Consiglio di Amministrazione resteranno in carica per 7 (sette) anni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dall'Assemblea dei soci all'atto della loro nomina. Viene ammessa la rieleggibilità dei componenti dello stesso. Se per qualsiasi caso viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione.
Art. 16. - Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo:
a) elegge fra i suoi membri, ove non vi provveda direttamente l'assemblea dei soci un Presidente ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenze o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo;
b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi membri o dal collegio sindacale, se nominato;
c) viene convocato dal Presidente con avviso spedito con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai consiglieri almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;
d) delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e le sue deliberazioni sono constatate da un processo verbale redatto da segretario. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i membri del collegio sindacale, se nominato.
Art. 17. - Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per il compimento degli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea dei soci. Gli amministratori delegati, se nominati, hanno la firma e la rappresentanza legale nei limiti previsti dalle rispettive deleghe.
Art. 18, — La rappresentanza legale della società e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, spetteranno al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza legale e la firma sociale spetteranno in via disgiunta anche a quel consigliere che viene delegato dal Consiglio di Amministrazione, al compimento di una singola operazione e ciò ai fini del compimento dell'operazione autorizzata nonché di tutti gli atti e formalità inerenti e conseguenti.
Art. 19. - Ai Consiglieri di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità di trasferta annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dall'Assemblea dei Soci. Essa verrà ripartita fra i membri del Consiglio di Amministrazione come questi stabilirà.
All'organo amministrativo potrà essere, altresì, attribuito il diritto alla percezione di una indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamento annuali, ovvero mediante apposita polizza assicurativa.
Collegio Sindacale
Art. 20. - L'Assemblea, se obbligatorio, nomina il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti. | Sindaci, in tal caso, sono nominati ogni triennio dall'Assemblea, la quale ne determinerà, in occasione della nomina, la retribuzione.
L'Assemblea elegge inoltre il Presidente del Collegio Sindacale. | sindaci così nominati sono rieleggibili. Essi hanno le attribuzioni fissate dalla legge.
Bilancio e destinazione degli utili
Art. 21. - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio con conto dei profitti e delle perdite ed alle conseguenti formalità rispettando levigenti norme di legge.
Art. 22. - Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinate alla riserva legale di cui all'art. 2428 c.c., finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle quote possedute, salva diversa deliberazione dell'Assemblea che in sede di approvazione del bilancio potrà stabilire una diversa destinazione degli utili
Scioglimento e Liquidazione
Art. 23. - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri e le mansioni ed i compensi.
Clausola Compromissoria
Art. 24. - Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e gli eventuali eredi e la società, comprese quelle relative alla valutazione del patrimonio sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, due dei quali da nominare dalle parti contendenti ed il terzo, che fungerà da Presidente, dagli arbitri di parte oppure, in caso di loro disaccordo nella scelta, dal presidente del Tribunale presso il cui registro-società è iscritta la società cui competerà anche la nomina dell'arbitro della parte che non provvede, entro otto giorni dalla notifica del nominativo dell'arbitro della controparte, ad analoga designazione e notifica.
ll Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.
Disposizioni Generali
Art. 25. - Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.
Statuto
Art. 1. - È costituita una società a responsabilità limitata denominata "Nuova Concordia S.r.l.
Art. 2. - La società ha per oggetto l'acquisto di immobili da adibire a sedi ricreative e attività connesse, la gestione di bar, trattoria, tavola calda pizzeria, gelateria, gioco bocce, gioco biliardi, giachi carte, giochi elettronici, ballo, gite, viaggi, gare ed altro e i relativi servizi connessi, accessori e inerenti. Dette attività potranno essere condotte direttamente dalla Società affidate a terzi mediante opportuni contratti di lavoro, di gestione, affitto, associazione in partecipazione o quanto altro ritento più opportuno.
La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.
La società potrà inoltre stipulare mutui anche con Istituti di Credito Fondiario ed Edilizio, enti pubblici, società o ditte private.
Art. 3. - La Società ha sede in Via Concordia n. 5, Ruari — Valdagno (VI). L'Assemblea ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque succursali, agenzie, filiali, uffici di direzione e rappresentanze.
Art. 4. - Il domicilio dei soci, per quanto concerne il loro rapporto con la società, sarà quello risultante dal libro dei soci.
Art. 5 - La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta) e potrà essere prorogata tacitamente di anno in anno;
Art. 6 - Il Capitale sociale è di Euro 26.520,00 (ventiseimilacinquecentoventi virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art 2468 del Codice Civile. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero sia finanziamenti fruttiferi che infruttiferi che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia;
Art. 7 Le quote sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi. Le quote sociali sono trasferibili mortis causa alle seguenti condizioni:
a) gli eredi del socio defunto dovranno richiedere alla società entro il termine di un anno dal decesso il subentro nella rispettiva quota;
b) ricevuta tale comunicazione, spetta all’ Organo Amministrativo comunicare nei termini di cui infra, il mero gradimento da non motivarsi verso l'erede o gli eredi a qualunque titolo del defunto. In caso di diniego al trasferimento mortis causa, esso dovrà, per acquistare efficacia, essere rimesso alla votazione assembleare nella prima assemblea utile, e, comunque nella sede di approvazione del Bilancio di esercizio immediatamente successivo. Per come detto, gli eredi od i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei soci nella titolarità della partecipazione sociale entro il termine di un anno dalla morte del loro dante causa con l'indicazione di tutti gli aventi diritto; pena la decadenza dalla detta facoltà. Fin quando non sarà comunicato il gradimento gli aventi causa dal socio defunto non saranno iscritti nel libro soci, né le all’esercizio del voto e non potranno alienare le partecipazioni con effetto verso la società.
L'Organo Amministrativo all'uopo delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
L'Organo Amministrativo dovrà comunicare agli eredi, con lettera raccomandata a/r inviata all'indirizzo risultante dalla comunicazione o dalla visura camerale, la decisione sul gradimento entro 30 (trenta) giorni dall'adozione della decisione. Qualora il gradimento venga negato, gli altri soci, acquisteranno in proporzione alla propria partecipazione preposseduta le quote al corrispettivo determinato ai sensi di Legge. In caso di mancato gradimento gli aventi causa del socio defunto hanno diritto, comunque, alla liquidazione della quota. La quota di liquidazione della partecipazione sociale sarà determinata secondo le modalità e nella misura prevista dalla normativa al tempo vigente. In caso di aumento di capitale ai soci spetta il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441primo comma del Codice civile.
Art. 8. Ciascuna quota attribuisce il diritto ad un voto. Ogni socio non può possedere più del 5% (cinquepercento) del Capitale Sociale.
Art. 8 bis - Con decisione da assumersi in Assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del Capitale, può essere escluso per giusta causa il socio che:
-
non esegue i conferimenti nel termine prescritto e, decorso inutilmente il termine di cui al primo comma dell'art. 2466 del Cod. Civ., non abbiano avuto esito positivo i tentativi di cui al secondo comma del medesimo articolo;
-
risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della Società;
-
essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
-
può essere escluso il socio nel caso di assenteismo, irreperibilità e mancato intervento, per un periodo di tempo significativo, alle assemblee dei soci, Si deve considerare periodo di tempo significativo il mancato intervento in assemblea per un periodo superiore a 24 (ventiquattro) mesi,
-
sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
-
sia sottoposto a procedure concorsuali
-
acquisisca direttamente o indirettamente o mantenga, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del Capitale di Società concorrente.
Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'Assemblea. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio mediante strumento telematico o cartaceo che consenta l'idonea informazione del socio escludendo. L'onere pubblicitario della delibera verrà assolto anche mediante affissione della medesima presso i locali della sede sociale. L'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. Se la Società si compone di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro. ll socio escluso ha diritto alla liquidazione della partecipazione. Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente di cui sopra, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del Capitale Sociale ex art. 2473 bis del Cod. Ci
Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è inefficace.
Assemblee
Art. 9. - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata dell'Organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano. Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni volta che l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno oltre che nei casi stabiliti dalla legge.
Art. 10. - L'Assemblea viene convocata con avviso spedito con lettera semplice ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Per l'Assemblea Straordinaria l'avviso dovrà essere spedito con lettera raccomandata. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie trattate. L'avviso di convocazione dovrà essere affisso presso la sede sociale. In mancanza di formale convocazione l'assemblea sì reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del Collegio sindacale, se nominato.
Art. 11. - Hanno diritto ad intervenire in assemblea i titolari di quote che risultino iscritti nel libro dei soci. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta ai sensi dell'art. 2372 del Codice civile. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 20 (venti) soci. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza del capitale sociale in prima convocazione ed in seconda convocazione a maggioranza dei presenti. Ogni quota dà diritto ad un voto.
Art. 12, - L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea eleggerà il proprio Presidente. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, nonché dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità delle votazioni.
Art. 13. - Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.
Amministrazione
Art. 14. - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea, tranne che per i primi amministratori nominati nell'atto costitutivo. L'Assemblea che procede alla nomina determinerà anche il numero dei componenti del Consiglio.
Art. 15. - I membri del Consiglio di Amministrazione resteranno in carica per 7 (sette) anni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dall'Assemblea dei soci all'atto della loro nomina. Viene ammessa la rieleggibilità dei componenti dello stesso. Se per qualsiasi caso viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione.
Art. 16. - Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo:
a) elegge fra i suoi membri, ove non vi provveda direttamente l'assemblea dei soci un Presidente ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenze o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo;
b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi membri o dal collegio sindacale, se nominato;
c) viene convocato dal Presidente con avviso spedito con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai consiglieri almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;
d) delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e le sue deliberazioni sono constatate da un processo verbale redatto da segretario. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i membri del collegio sindacale, se nominato.
Art. 17. - Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per il compimento degli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea dei soci. Gli amministratori delegati, se nominati, hanno la firma e la rappresentanza legale nei limiti previsti dalle rispettive deleghe.
Art. 18, — La rappresentanza legale della società e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, spetteranno al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza legale e la firma sociale spetteranno in via disgiunta anche a quel consigliere che viene delegato dal Consiglio di Amministrazione, al compimento di una singola operazione e ciò ai fini del compimento dell'operazione autorizzata nonché di tutti gli atti e formalità inerenti e conseguenti.
Art. 19. - Ai Consiglieri di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità di trasferta annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dall'Assemblea dei Soci. Essa verrà ripartita fra i membri del Consiglio di Amministrazione come questi stabilirà.
All'organo amministrativo potrà essere, altresì, attribuito il diritto alla percezione di una indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamento annuali, ovvero mediante apposita polizza assicurativa.
Collegio Sindacale
Art. 20. - L'Assemblea, se obbligatorio, nomina il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti. | Sindaci, in tal caso, sono nominati ogni triennio dall'Assemblea, la quale ne determinerà, in occasione della nomina, la retribuzione.
L'Assemblea elegge inoltre il Presidente del Collegio Sindacale. | sindaci così nominati sono rieleggibili. Essi hanno le attribuzioni fissate dalla legge.
Bilancio e destinazione degli utili
Art. 21. - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio con conto dei profitti e delle perdite ed alle conseguenti formalità rispettando levigenti norme di legge.
Art. 22. - Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinate alla riserva legale di cui all'art. 2428 c.c., finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle quote possedute, salva diversa deliberazione dell'Assemblea che in sede di approvazione del bilancio potrà stabilire una diversa destinazione degli utili
Scioglimento e Liquidazione
Art. 23. - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri e le mansioni ed i compensi.
Clausola Compromissoria
Art. 24. - Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e gli eventuali eredi e la società, comprese quelle relative alla valutazione del patrimonio sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, due dei quali da nominare dalle parti contendenti ed il terzo, che fungerà da Presidente, dagli arbitri di parte oppure, in caso di loro disaccordo nella scelta, dal presidente del Tribunale presso il cui registro-società è iscritta la società cui competerà anche la nomina dell'arbitro della parte che non provvede, entro otto giorni dalla notifica del nominativo dell'arbitro della controparte, ad analoga designazione e notifica.
ll Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.
Disposizioni Generali
Art. 25. - Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.